Art. 15.
(Proventi).

      1. Il Centro nazionale per la musica, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 9, riceve dal Ministro dei beni e delle attività culturali, sulla base di apposita convenzione, un contributo di 1.136.200 euro per l'anno 2007 e di 1.032.910 euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il contributo è quantificato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. La sede della società è individuata mediante assegnazione, a titolo oneroso, di

 

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un idoneo immobile appartenente al demanio dello Stato.
      2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali può, con proprio decreto, attribuire al Centro nazionale per la musica, per esigenze di funzionamento del medesimo, risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo.
      3. Il Centro nazionale per la musica, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e dell'Unione europea, il cui utilizzo è disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
      4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, nonché quelle di cui al comma 1 dell'articolo 16, destinate ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali, non concorrono a formare il reddito del Centro nazionale per la musica.
      5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1.136.200 euro per l'anno 2007 e a 1.032.910 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.